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Dimissioni per fatti concludenti: Guida Completa su Tutte le Novità

Le dimissioni sono un diritto del lavoratore, ma è fondamentale conoscerne le modalità corrette per evitare complicazioni. In questo articolo vedremo la procedura telematica, le eccezioni previste dalla legge e l’ultima novità in vigore dal 12 gennaio 2025: le dimissioni per fatti concludenti.

 

Come funzionano le dimissioni?

Un lavoratore subordinato ha la possibilità di recedere liberamente dal proprio contratto di lavoro presentando le dimissioni. Questo atto è unilaterale e non richiede accettazione da parte del datore di lavoro. Tuttavia, il dipendente è tenuto a rispettare il preavviso stabilito dal contratto collettivo applicato.

Per rendere effettive le dimissioni, è necessario seguire una procedura telematica, che garantisce la formalizzazione e l’ufficialità dell’atto.

Quando non è obbligatoria la procedura telematica?

In alcuni casi particolari, le dimissioni non richiedono l’invio tramite piattaforma digitale. Nello specifico, la procedura telematica non si applica nei seguenti casi:

  • Dimissioni durante il periodo di prova
  • Dimissioni di lavoratori domestici
  • Dimissioni di una lavoratrice in gravidanza (richiede convalida presso la Direzione del Lavoro)
  • Dimissioni di un lavoratore o lavoratrice nei primi tre anni di vita del figlio (richiede convalida presso la Direzione del Lavoro)
  • Dimissioni e risoluzione consensuale effettuate nelle sedi protette (Direzione del Lavoro, Sindacato, Commissione di Certificazione)

Dimissioni per fatti concludenti: la novità dal 2025

A partire dal 12 gennaio 2025, la normativa prevede la possibilità di considerare valide le dimissioni per fatti concludenti. Ma cosa significa?

Se un lavoratore si assenta dal posto di lavoro per un determinato periodo senza giustificare la propria assenza e senza inviare la formale comunicazione di dimissioni, il datore di lavoro può avviare la procedura per recedere dal contratto per dimissioni per fatti concludenti.

Quando si applicano le dimissioni per fatti concludenti?

Perché questa tipologia di dimissioni sia considerata valida, devono verificarsi le seguenti condizioni:

  • L’assenza del lavoratore deve superare il limite stabilito dal contratto collettivo (CCNL) applicato all’azienda
  • In assenza di indicazioni contrattuali, il termine massimo è di 15 giorni di assenza ingiustificata

Se l’assenza supera tali limiti, il datore di lavoro può ritenere che il dipendente abbia volontariamente deciso di interrompere il rapporto lavorativo e può seguire questa procedura:

  1. Dare comunicazione all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente sul rapporto di lavoro, a mezzo PEC all’indirizzo istituzionale di ciascuna sede, utilizzando un apposito modulo messo a disposizione proprio dall’Istituto.
  2. L’Ispettorato del Lavoro territoriale ha a disposizione 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, per avviare la verifica sulla “veridicità della comunicazione medesima”, contattando anche il lavoratore.
  3. Gli accertamenti dovranno essere avviati e conclusi entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione trasmessa dal datore di lavoro.
  4. Una volta decorso il periodo previsto dalla contrattazione collettiva o quello indicato dal legislatore ed effettuata la comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, il datore di lavoro potrà procedere alla comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro.

Cosa succede se il lavoratore può giustificare l’assenza?

Se il lavoratore dimostra di non aver potuto comunicare i motivi dell’assenza per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, la procedura di dimissioni per fatti concludenti può essere annullata.

 

Per ricevere assistenza o maggiori informazioni su questa nuova normativa, contattaci! Il nostro team di consulenti è a tua disposizione per guidarti passo dopo passo nella gestione del rapporto di lavoro.