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Il Patto di Prova: Cos'è e Come Funziona

In ogni tipologia di contratto di lavoro subordinato, le parti possono l’effettuazione di un periodo di prova, con lo scopo di permettere ad entrambe di valutare la convenienza del rapporto di lavoro.

 

Quando deve essere sottoscritto?

La giurisprudenza ritiene che il patto di prova debba essere siglato da entrambe le parti, contestualmente alla stipulazione del rapporto di lavoro. Se viene sottoscritto successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro è ritenuto nullo, attribuendo al contratto di lavoro un carattere definitivo. 

Come funziona il periodo di prova?

Durante il periodo di prova le parti possono recedere liberamente dal contratto, senza obbligo di preavviso, ma dandone debita comunicazione. Al termine della prova, se entrambe le parti ne ritengono favorevole l’esito, l’assunzione diviene definitiva ed il periodo prestato si computa nell’anzianità di servizio.  

Validità e modalità del patto di prova

Per essere valido, il patto di prova deve essere:

  • Redatto in forma scritta
  • Sottoscritto da entrambe le parti

In caso contrario, è considerato nullo e privo di effetto.

Durata del periodo di prova

Nei contratti a tempo indeterminato, il periodo di prova non può superare i 6 mesi, salvo che il CCLN applicabile preveda un limite inferiore.

Per i contratti a tempo determinato, la durata del periodo di prova è proporzionale alla durata complessiva del contratto ed è calcolata come 1 giorno di lavoro effettivo ogni 15 giorni di calendario, a partire dall’inizio del rapporto.

In ogni caso, il periodo di prova deve durare almeno 2 giorni e non può superare:

  • 15 giorni per contratti fino a 6 mesi;
  • 30 giorni per contratti con durata superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi.

Eventi che sospendono il periodo di prova

In caso di sopravvenienza di eventi quali malattia, infortunio e congedo di maternità o paternità obbligatori, il periodo di prova viene prolungato in misura corrispondente alla durata dell’assenza, sempre in accordo con quanto stabilito dal CCNL.

 

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